Il nuovo art. 2929bis, c.c. tra tutela rafforzata del creditore e profili di asistematicità ed incostituzionalità: la c.d. azione esecutiva semplificata o revocatoria di legge, spunti di riflessione per l’interprete
L’art. 2929bis, c.c., introdotto, con il decreto legge 27.06.2015 convertito nella legge 6.8.2015, n. 132 e rubricato: “Dell’espropriazione di beni oggetto di vincolid’indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito”,introduce nel nostro ordinamento una tutela rafforzata per il creditore, consentendogli, al ricorrere di determinati presupposti indicati nella norma, di procedere direttamente in executivis nei confronti del proprio debitore, senza dover azionare il processo di cognizione,senza dover esperire la tortuosa e complessa azione revocatoria, ex artt. 2901, c.c. e seguenti, e senza doversi munire di sentenza di condanna per poi poter procedere all’espropriazione. Condizioni necessarie fissate dalla norma per l’esercizio di quella che è stata variamente definita dalla dottrina come “revocatoria di legge” ovvero “azione esecutiva semplificata”, ovvero ancora “azione esecutiva revocatoria” sono:
- il pregiudizio subito dal creditore, elemento che, tuttavia, questi non deve provare, essendo in re ipsanella tipologia di atti indicati nella norma: costitutivi di vincoli d’indisponibilità o traslativi a titolo di alienazione gratuita, con cui il debitore depaupera la propria garanzia patrimoniale;
- l’esistenza di un valido titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 474, c.p.c. in possesso del creditore procedente;
- l’aver trascritto l’atto di pignoramento entro e non oltre un anno dalla trascrizione dell’atto dispositivo che si intende rendere inefficace.
- Natura giuridica dell’azione e confronto con l’azione revocatoria ordinaria
Controversa in dottrina è la corretta individuazione della natura giuridica della particolare azione introdotta dall’art. 2929 bis, c.c. e del tutto scarna è la giurisprudenza in materia, stante la recentissima entrata in vigore della norma.
Taluni autori ne hanno evidenziato i punti di contatto con l’azione revocatoria ordinaria, definendola come una speciesdella stessa. Il legislatore avrebbe introdotto una sorta di inefficacia temporanea e relativa di taluni specifici atti – alienazioni a titolo gratuito e vincoli d’indisponibilità – aventi ad oggetto beni immobili o mobili registrati: temporanea perché destinata a cessare se il creditore non trascrive il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole; relativa perché destinata ad operare esclusivamente nei confronti dei creditori del disponente anteriori al compimento dell’atto. In realtà le differenze con l’azione revocatoria ordinaria sono molteplici e strutturali tanto che taluni commentatori sostengono che l’azione ex art. 2929bis, c.c. sarebbe un’azione nuova e del tutto autonoma rispetto all’azione revocatoria, poiché va a scardinare, come vedremo, i principi in tema di trascrizione e pubblicità immobiliare e mobiliare e poiché vi è un palese difetto di coordinamento sistematico con la stessa azione revocatoria, di cui, soprattutto, diversissimi sono i presupposti e le modalità operative.
Più corretto sembra, invece, non aderire a nessuna di queste due tesi e considerare l’azione in parola come un’azione esecutiva semplificata[1]. La portata innovativa dell’art. 2929bis, c.c. sta proprio nell’avere introdotto una notevole semplificazione processuale dell’azione esecutiva, la quale, entro un anno dalla trascrizione dell’atto, può essere promossa senza che sia necessario previamente ottenere una sentenza di revoca dell’atto stesso attraverso un giudizio di cognizione ordinaria. Come si evince dalla stessa relazione alla legge attuativa del decreto legge istitutivo, la norma comporta una presunzionedi frode dell’atto dispositivo compiuto dal debitore che viene considerato dal legislatore della novella come pregiudizievole in re ipsa delle ragioni creditorie. La fase di cognizione è spostata in sede di opposizione all’esecuzione, con una conseguente inversione dell’onere della prova, o meglio dell’onere dell’azione che passa dal creditore al debitore. Il tutto è stato, evidentemente, predisposto per evitare le lungaggini dell’azione revocatoria, la quale pone a carico del creditore una serie di adempimenti e procedure per poter recuperare il proprio credito nonché la difficile prova di taluni presupposti prodromici al valido esperimento dell’azione stessa. Com’è noto, infatti, per poter agire in revocatoria ordinaria il creditore deve provare una serie di circostanze:
– l’eventusdamni, ossia l’atto del debitore volto a depauperare la garanzia patrimoniale o anche solo il periculumdamni (intal senso Gazzoni, posto che l’art. 2901, c.c. parla di pregiudizio alle ragioni del creditore, che può sostanziarsi anche nel rendere più difficoltosa e maggiormente dispendiosa l’esazione coattiva del credito);
-la consapevolezza del debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore, il c.d.consiliumfraudis se trattasi di atto compiuto posteriormente al sorgere del credito, ovvero la dolosa preordinazione se trattasi di atto anteriore, nonché la partecipazione fraudolenta del terzo contraente del debitore, c.d. partecipatiofraudisse trattasi di atto a titolo oneroso.
L’art. 2901, c.c. tutela, infatti, le ragioni del terzo contraente in buona fede, salvo che la domanda di revocazione sia stata trascritta anteriormente alla trascrizione dell’atto di acquisto del terzo ed intervenga sentenza di accoglimento della stessa.
- Lo scardinamento dei principi in materia di trascrizione, l’espropriazione contro il terzo proprietario, la probatio diabolica a carico del debitore ovvero del terzo esecutato, i profili d’incostituzionalità dell’art. 2929 bis, c.c.
Come può ben osservarsi il nuovo articolo 2929 bis, c.c. travolge, oltre ai principi posti
dal nostro ordinamento a tutela del debitore, anche le norme in tema di trascrizione epubblicità immobiliare. I beni oggetto degli atti dispositivi indicati possono, infatti, con grave pregiudizio per i traffici economici e la commerciabilità dei beni stessi, per espressa previsione normativa, essere aggrediti dal creditore anche presso il terzo proprietario, ancorchè egli abbia validamente trascritto il proprio atto di acquisto e non sia intervenuta alcuna sentenza volta a porre nel nulla l’efficacia e validità di quella trascrizione, come invece prevede il meccanismo, in linea col nostro ordinamento, previsto dall’art. 2901, c.c. in tema di revocatoria ordinaria.
Da tale premessa discende la questione, controversa ad oggi, su come ed in quale misura la pignorabilità da parte del creditore del bene oggetto dell’atto dispositivo a titolo gratuito possa invadere la sfera patrimoniale del terzo. L’art. 2929bis, c.c. testualmente prevede al secondo comma: “Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell’atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario”. La norma in commento introduce, evidentemente, un’ulteriore ipotesi di responsabilità senza debito[2]accanto a quelle previste dagli artt. 2910, c.c. e 602 c.p.c. Lo stesso art. 2929 bis, c.c. fornisce, a tutela del terzo stesso, come per il debitore, il rimedio dell’opposizione all’esecuzione, nelle forme previste dall’art. 615 c.p.c., ovvero, per i vizi meramente formali, quello dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, c.p.c., non invece l’ opposizione di terzo, ex art. 619 c.p.c. essendo l’acquirente a titolo gratuito parte necessaria nell’espropriazione forzata contro terzo proprietario, che deve svolgersi a norma dell’art. 602, c.p.c., norme tutte richiamate dallo stesso comma due dell’art. 2929 bis, c.c. in commento[3].
Le domande che l’interprete si pone sono essenzialmente: il terzo proprietario cui si riferisce la noma è soltanto il beneficiario della donazione ovvero del vincolo d’indisponibilità o anche l’avente causa da questi ultimi? E, ancora, esiste una sorta di diritto di sequela, ovvero di seguito, come accade per la garanzia ipotecaria nei confronti di beni nella disponibilità di soggetti terzi rispetto all’atto pregiudizievole nei confronti del creditore?
Riconoscere tale diritto di sequela darebbe, da un lato, piena e completa attuazione al disposto letterale della norma, non consentendo ai donatari ovvero ai beneficiari di consolidare l’efficacia dell’atto, intestando i beni fiduciariamente e fittiziamente a “teste di paglia”, ma, dall’altro lato, comporterebbe uno scardinamento dei principi generali del nostro ordinamento che sanciscono la certezza degli acquisti in capo al terzo.
Per quanto attiene al rimedio offerto dalla norma al debitore ed al terzo proprietario, l’opposizione all’esecuzione, che comporta l’aprirsi di un giudizio di piena cognizione, recuperando a posteriori la fase di cognizione e di tutela giurisdizionale, gli attori dovranno provare l’inesistenza dei presupposti della revocatoria di legge ovvero: la non conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore ed una serie di altri fatti negativi[4] i cui contorni assumono, tuttavia, i caratteri della probatio diabolica, onde l’esecutato potrebbe anche decidersi di rinunciare alla tutela offertagli dall’ordinamento, determinandosi così una sensibile accelerazione dei tempi dell’esecuzione[5].
Da tale riflessione derivano i profili d’incostituzionalità sollevati da alcuni autori[6] del dettato normativo dell’art. 2929bis, c.c.
Privare il debitore ovvero il terzo proprietario della tutela giurisdizionale preventiva, che solo un giudizio di cognizione piena può garantire, gravare tali soggetti di un onere della prova del tutto sproporzionato rispetto a quello del creditore che può tranquillamente procedere al pignoramento ed alla espropriazione sulla base di una mera “presunzione di frode” significa violare il diritto di difesa previsto dall’art. 24 della Costituzione, nonché il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della nostra Carta Costituzionale. E vi è di più, l’azione asistematica e sui generis introdotta dall’art. 2929 bis, c.c. pone nel nulla la tutela di tutti quegli interessi meritevoli di tutela che l’ordinamento ha posto alla base dei c.d. vincoli di destinazione ex art. 2645 ter, c.c. nonché delle esigenze fondamentali della famiglia nucleare protette dal fondo patrimoniale o da eventuali trust o vincoli di destinazione volti alla protezione del patrimonio familiare dai creditori del disponente che non siano titolari di rapporti obbligatori attinenti ai bisogni della famiglia. Gli scopi perseguiti dal legislatore di assicurare una immediata e diretta tutela del creditore contro atti dispositivi del debitore volti a dissolvere la garanzia patrimoniale generica, così sottraendosi al disposto dell’art. 2740, c.c., non proteggono affatto il negozio e l’autonomia privata. Il legislatore non fa alcuna comparazione tra l’interesse del creditore e quello del beneficiario dell’atto che si assume di per sé pregiudizievole per il creditore in quanto consistente in un’alienazione gratuita ovvero in un atto costitutivo di vincolo d’indisponibilità. L’atto dispositivo si considera pregiudizievole per il creditore a discapito dell’eventuale prevalenza dell’interesse meritevole di tutela dell’atto di alienazione gratuita ovvero costitutivo del vincolo d’indisponibilità.
Il primo interesse da tutelare per il legislatore della novella resta sempre e comunque quello del creditore a discapito della meritevolezza degli interessi perseguiti dall’atto del debitore.
Non si può, in conclusione, negare come l’intervento legislativo del governo Renzi, volto a rafforzare la tutela del ceto creditorio, scardinando a piè pari principi ben solidi e radicati nel nostro ordinamento, quali la tutela pauliana delle ragioni debitorie e le norme in tema di trascrizione e salvaguardia degli acquisti dei terzi acquirenti di buona fede, si inserisca nel più generale quadro di una politica volta a consolidare i privilegi e le guarentigie delle banche italiane.
Avv. Vincenza (Cinzia) Marra
[1] In questo senso il Notaio Paolo Frugiuele: L’art. 2929 bis, c.c. e l’inopponibilità degli atti dispositivi in Immobili &Proprietà n.6/2016, p.371.
[2] Tale espressione risale al Carnelutti, Lezioni di diritto processuale civile, Padova, 1929, IV, 82.
[3] Si veda la relazione al disegno di legge di conversione del D.L. n. 83/2015.
[4] Ad esempio l’inesistenza di un titolo esecutivo, l’inconfigurabilità di un pregiudizio per il creditore a causa della capienza manifesta del residuo patrimonio del debitore, l’anteriorità dell’atto rispetto al titolo costitutivo del debito, l’inosservanza del termine annualeper la trascrizione del pignoramento.
[5] In questo senso sempre Paolo Frugiuele, notaio, nell’articolo citato, p. 370.
[6] Si vedano a tal proposito D. Mauritano: Il nuovoart. 2929 bis, c.c.: quale futuro per la protezione del patrimonio familiare?In Rivista di diritto bancario, 2015 e G. Oberto: L’espropriazione di beni oggetto di vincoli d’indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito: dalla pauliana alla “renziana”?