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Formazione
23Mag2017

Rubrica ApprofondiAiga LE PROCEDURE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO LEGGE N. 3 DEL 2012

by Aiga Salerno in Formazione

 

LE PROCEDURE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

LEGGE N. 3 DEL 2012

 

La legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modificazioni ha colmato un vuoto nel nostro ordinamento giuridico.

La crisi economica ha indotto, infatti, il nostro legislatore a prevedere un nuovo istituto giuridico: trattasi del cosiddetto “procedimento di liberazione dal sovraindebitamento” mediante l’organismo di composizione della crisi.

Tale istituto, destinato a coloro che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla legge Fallimentare, si rivolge in pratica ai soggetti “non fallibili” ovvero i cd. consumatori intesi quali persone fisiche che però possono trovarsi in una situazione di sovraindebitamento ovvero in un grave squilibrio patrimoniale e finanziario.

A tali soggetti, viene riconosciuta, in presenza di determinati presupposti, la possibilità di rimettersi in carreggiata senza rimanere schiacciati dal peso delle obbligazioni assunte.

Il consumatore sovraindebitato può così rivolgersi ad un organismo appositamente costituito di composizione della crisi o in alternativa al Tribunale territorialmente competente affinchè nomini un professionsita o una società di professionisti in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 della Legge Fallimentare .

Il consumatore ha a disposizione tre diverse procedure:

  1. Accordo con i creditori;
  2. Piano del Consumatore;
  3. Liquidazione del patrimonio .

 

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI: FUNZIONI E REQUISITI

L’ART. 15 della Legge n. 3 del 2012 delinea le funzioni dell’organismo di composizione della crisi. Questo organo non ha precedenti nel panorama istituzionale italiano e muta l’area della sua attività dagli istituti di diritto fallimentare di recente applicazione ovvero gli attestatori.

Esso ha il compito di assumere ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso; tale organismo segue, perciò, la procedura di sovraindebitamento dall’inizio fino alla conclusione della stessa, trovandosi a compiere contemporaneamente attività di consulenza legale finanziaria del debitore, ausiliario del giudice e di garanzia nei confronti dei terzi in generale e dei creditori in particolare.

Quello che ancora manca, però, a tale organismo è la possibilità di effettuare una valutazione discrezionale nella valutazione delle cause che hanno condotto il consumatore alla crisi.

Tali valutazioni sono infatti lasciate al giudice il quale, quindi, valuta se il debitore può avere accesso alla procedura.

  1. ACCORDO CON I CREDITORI

La procedura di accordo di composizione della crisi prevede che il debitore formuli ai creditori, di norma chirografari, una proposta che può contenere:

  • La dilazione del pagamento dei debiti (cd accordo dilatatorio o moratoria);
  • La remissione (o esdebitazione) parziale del debiti (cd accordo remissorio o esdebitativo);
  • La dilazione del debito ridotto per effetto della remissione parziale (moratoria)

La proposta di accordo può essere sottoscritta anche da terzi i quali possono mettere a disposizione dei creditori sia redditi che beni di cui siano titolari al fine di effettuare l’attuabilità della proposta e la fattibilità del piano.

La proposta può inoltre prevedere la suddivisione dei crediti in classi, anche disomogenee tra di loro

L’accordo di composizione della crisi è approvato con il consenso di almeno il 60% dei creditori e ai fini del raggiungimento dello stesso vale la regola del “silenzio assenso”.

Non tutti i creditori però hanno diritto di esprimersi sulla proposta: i creditori muniti di privilegio , pegno o ipoteca (dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento)non sono infatti computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno il diritto di esprimersi sulla proposta: gli stessi possono rinunciare in tutto o in parte  al diritto di prelazione ed in questo caso hanno diritto di esprimersi.

Sono, in ogni caso, esclusi dal diritto di esprimersi in merito alla proposta:

  • Il coniuge del debitore;
  • I suoi parenti e affini entro il quarto grado di parentela;
  • I cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.

La proposta di accordo può essere modificata fino alla data in cui i creditori possono far pervenire il loro consenso o il loro dissenso alla stessa.

La legge prevede la possibilità di apportare modifiche alla proposta di accordo senza però disporne le modalità: è solo specificato che l’adesione dei creditori debba riguardare la proposta come eventualmente modificata.

Per quanto riguarda gli effetti derivanti dall’accordo di composizione della crisi, è necessario differenziare tra quelli che discendono dal deposito della domanda e gli effetti che conseguono dal decreto di apertura ovvero dall’omologazione.

Il deposito della proposta di accordo, sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, salvo quelli sui crediti prelatizi.

Il decreto di apertura determina, invece, il blocco delle azioni esecutive individuali (ma non quelle concorsuali) dei sequestri conservativi ed impedisce l’iscrizione di ipoteche giudiziali e volontarie ed in genere l’acquisizione, da parte dei creditori, di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

Dalla data del decreto di apertura della procedura, gli atti di amministrazione straordinaria sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui sono effettuate le pubblicità del decreto di apertura, se non autorizzati dal giudice.

L’accordo è obbligatorio per tutti i crediti sorti prima del momento in cui è effettuata la pubblicità del decreto di apertura, vincolando, così, anche i dissenzienti.

Procedura.

La legge 3/2012 precisa che il debitore deve essere assistito da un organismo di composizione della crisi e più precisamente da un gestore della crisi che predispone la domanda, la proposta e la relazione sulla fattibilità del piano.

La proposta, secondo quanto dispone l’art. 10 della citata legge, va depositata al Tribunale nel cui circondario è posta la residenza o la sede del debitore.

Occorre allegare alla proposta di accordo:

  • L’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;
  • L’elenco di tutti i beni;
  • L’elenco di tutti gli atti compiuti negli ultimi 5 anni;
  • le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  • la prima attestazione di fattibilità del piano da parte dell’organismo di composizione della crisi;
  • le scritture contabili degli ultimi tre anni se il debitore svolge anche attività di impresa.

A questo punto il giudice valuta la documentazione ed in caso di esito positivo dichiara aperta la procedura e fissa la data dell’udienza, disponendo le comunicazioni per i creditori , i quali esprimono il loro consenso o dissenso alla proposta formulata .

Se si raggiunge l’accordo l’OCC (organismo di composizione della crisi) redige una relazione e nei dieci giorni successivi i creditori possono contestare l’accordo.

Risolte tali contestazioni, il giudice omologa l’accordo di composizione della crisi e ne dispone le relative pubblicità.

  1. PIANO DEL CONSUMATORE

Tale procedura è consigliata per i consumatori-persone fisiche, dipendenti, pensionati ma anche titolari di partita Iva che però hanno contratto debiti esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Il consumatore può accedere alternativamente sia al piano del consumatore, sia all’accordo di composizione della crisi, sia alla liquidazione dei beni, mentre tutti gli altri soggetti diversi dal privato possono accedere solo all’accordo o alla liquidazione.

Mentre l’accordo di composizione è sottoposto, come visto all’approvazione dei creditori, la proposta del consumatore non è sottoposta a tale vaglio preventivo.

Il primo atto di tale procedura consiste nel deposito del piano che ai sensi dell’art. 9 della legge 3/2012, deve essere effettuato presso il Tribunale del luogo di residenza del debitore richiedente l’ammissione all’accesso e ai benefici concessi dalla norma in questione.

Unitamente alla proposta, devono essere presentati:

  • L’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;
  • L’elenco dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni ;
  • Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  • L’attestazione di fattibilità del piano;
  • L’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia.

Verificati tutti i presupposti, il giudice fissa l’udienza di omologazione, disponendo la comunicazione, a tutti i creditori almeno trenta giorni prima

Ai sensi dell’art. 12 della normativa in esame, non è prevista la sospensione generalizzata delle azioni esecutive ma, su impulso di parte,  è possibile presentare domanda ai sensi del comma 2 per richiedere che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diviene definitivo, il giudice possa disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata , qualora ritenga che dalla prosecuzione possa essere pregiudicata la fattibilità del piano.

Tale eventuale provvedimento di sospensione, da parte del giudice, dovrebbe essere disposto con il decreto che fissa l’udienza dei creditori.

  1. LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

In alternativa al piano del consumatore si può richiedere la liquidazione di tutti i propri beni.

Anche a questa procedura possono accedere i soggetti che non rientrano nelle disposizioni previste dalla legge fallimentare, previa apposita domanda.

La procedura di liquidazione del patrimonio può essere suddivisa nelle seguenti fasi:

  • Apertura della procedura (deposito di un istanza presso il Tribunale competente in cui il debitore che si trovi in uno stato di sovraindebitamento chiede la liquidazione di tutti i suoi beni);
  • Accertamento del passivo (in questa fase interviene la figura del liquidatore che verifica l’attendibilità della documentazione e di fatto produce l’inventario dei beni);
  • Liquidazione dell’attivo (il liquidatore elabora un programma di liquidazione che garantisca la ragionevole durata del procedimento; tale programma comunicato a tutti i creditori, viene depositato presso la cancelleria del Tribunale.

La sezione del Tribunale di Salerno che accoglie il deposito delle istanze sopra descritte è la Volontaria Giurisdizione e per ogni procedura sarà dovuto un contributo unificato pari ad € 98.

Avv. Maria Cristina Rizzo

Direttivo Aiga Salerno

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